Art. 11.
(Sostegno del diritto-dovere all'istruzione).

      1. Per favorire il pluralismo degli indirizzi culturali, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, l'Autorità può stipulare accordi con lo Stato e con gli enti territoriali finalizzati alla concessione in uso gratuito, mediante convenzione, di immobili destinati a enti e associazioni con finalità di istruzione promossi dai genitori o da enti educativi privati senza scopo di lucro, con la previsione di un vincolo di destinazione dell'immobile e l'esenzione, per l'ente proprietario, di ogni onere di manutenzione e di gestione.

 

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